Il creditore cede il titolo all'ufficiale giudiziario che si reca presso il domicilio del debitore per esigerne il pagamento o l'accettazione; di fronte al rifiuto da parte del creditore,l'ufficiale redige la 'levata di protesto', dando cosi' l'avvio alla relativa pratica e rendendo in questo modo esecutivo il titolo. Si tratta di un documento scritto, cartaceo o registrato su supporto informatico,che cita la lista mensile dei protesti emessi e generalmente diviso in due parti relative alla prima e alla seconda metà del mese.
Per ogni singola registrazione di protesto, o rifiuto di pagamento, devono essere indicati vari dati:
1) il numero progressivo dell'elenco
2) data
3) luogo della levata o della registrazione
4) nome o denominazione e domicilio di chi ha chiesto il pagamento
5) nome o denominazione e domicilio di colui nei cui confronti c'e' stata contestazione e levata del protesto - o che comunque si e' rifiutato di pagare
6) il suo codice fiscale o la data e il luogo di nascita
7) nel caso di societa', il numero di iscrizione al registro delle imprese
Nella lista devono anche essere descritti:
A)la natura del titolo di credito protestato
B)la sua data di scadenza (per le cambiali e i vaglia cambiari)
C)il codice della valuta
D)l' importo ed i motivi del rifiuto espressi con un codice
Queste liste vengono poi trasmessi, entro il 5 ed il 20 di ogni mese, al presidente del Tribunale della circoscrizione dove i funzionari che li hanno compilati esercitano le loro cariche.
Ogni primo del mese, inoltre,queste liste vengono inoltrate, tramite supporto informatico o per via telematica, anche al Presidente della Camera di Commercio della circoscrizione del Tribunale suddetto.