Il protesto è l' accertamento effettuato dall'ufficiale giudiziario o da altro incaricato a ciò abilitato dalla Legge (segretario comunale o capostanza di compensazione bancaria), del mancato pagamento dell'obbligazione inclusa in un titolo di credito, vale a dire assegno di traenza o cambiale.
Per la giurisprudenza italiana si tratta quindi di un atto giuridico e pubblico, redatto in forma scritta, con il quale un pubblico ufficiale certifica l'avvenuta esibizione di una cambiale o di un assegno al debitore, nel nostro caso il protestato, e il l'opposizione da parte dello stesso, di pagare o accettare il titolo che diventa così esecutivo, al pari di un decreto ingiuntivo.
In seguito a ciò, il protestato, può essere sottoposto ad intimazione al pagamento e poi al pignoramento nel caso in cui decidesse di perseverare con questa condotta.
Il titolo protestato, infatti, ritorna -attraverso le banche- in mano al creditore, che stabilisce se pretendere il credito, nel frattempo aumentato per il debitore degli interessi maturati, delle spese per il precetto e per l'eventuale processo esecutivo, o lasciar decadere questo suo diritto.
La disciplina fondamentale del protesto è contenuta negli artt. 51-73 del R.D. 1669/1933 per la cambiale e negli artt. 45-65 del R.D. 1736/1933 per l'assegno.
La normativa:
Regio decreto 1669/1933: 'Modifiche alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario'
Legge 386/90: "Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari"
Decreto legge 381/95, convertito dalla legge 480/95, istitutivo del registro informatico dei protesti cambiari;
Legge 108/96: Disposizioni in materia di usura;
Decreto del Ministero dell'industria n. 316/2000: Regolamento recante le modalita' di attuazione del registro informatico dei protesti, a norma dell'articolo 3-bis del decreto legge n.381/1995 convertito dalla legge 480/95;
Decreto del Ministero dell'Industria del 23 febbraio 2001: Approvazione del modello di trasmissione degli elenchi dei protesti e dei rifiuti di pagamento.